Campagna ABI (Antincendio Boschivo) 2021 - Lotta attiva agli incendi.
IL SINDACO
Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;
Rilevata la presenza all’interno del territorio del Comune di Orsogna, di aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da abbandono di rifiuti;
Accertato che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;
Considerato che tali situazioni configurano un grave pericolo per l’igiene, la salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti ed animali nocivi e con l’alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi;
Considerato altresì, che nell’ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che possono essere lesive per il pubblico decoro, l’igiene e la sicurezza.
Ritenuta inoltre la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, a tutela della salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934;
Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;
Visto il D.to L.vo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Visto il titolo III del D.to L.vo 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la legge n. 225/92 che individua il Sindaco quale autorità comunale in materia di protezione civile”;
Visto il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
O R D I N A
Per la tutela dell’igiene, della salute pubblica, per evitare rischi di incendi con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, quanto segue;
Art. 1 – ai proprietari e/o possessori, e/o usufruttuari e/o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree libere (quali giardini, cortili, ecc.) e di aree comprese nel territorio del Comune di Orsogna, ai proprietari di villette, fabbricati (anche collabenti), stabili con annesse aree a verde, ai proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
1. Nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica. Estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
2. Regolazione delle siepi, rimozione dei residui di sfalcio, non tramite abbruciamento, nonché rimozione dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
Tale sfalcio, lungo i fronti delle proprietà deve essere eseguito per una fascia di area avente lunghezza pari alla lunghezza stessa del confine ed una profondità pari a:
3. ml. 10 per le aree poste all’interno del centro urbano;
4. ml. 5 per le aree poste all’esterno del centro urbano;
5. Divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura ammucchiati ed affastellati, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno steso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo, quali ratti, ecc. e la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio - nel rispetto delle normative vigenti in materia - mantenendo inoltre per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
6. A chiunque ari o comunque lavori - con o senza le macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) – terreni confinanti con le strade comunali e rurali e comunque appartenenti al territorio comunale, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta (e comunque curata) tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati - per il periodo estivo periodicamente e ciclicamente, secondo le condizioni dei terreni, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
Art. 2 - Durante il periodo compreso tra la data odierna ed il 12 settembre 2021, fatta salva diversa dichiarazione da parte della Regione Abruzzo, circa il periodo di grave pericolosità, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:
• accendere fuochi;
• usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
• usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
• fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
• bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
• compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
• usare fuochi d’artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
Art. 3 – Restano valide ed applicabili le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale d’Abruzzo, nonché le leggi regionale e nazionali, in materia di accensione di fuochi e prevenzione incendi.