RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONE UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE NELLA STAGIONE ESTIVA 2021.

Il Sindaco,

ORDINA
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre p.v. che il consumo dell’acqua potabile sia limitato agli usi domestici, zootecnici ed alle attività produttive nell’ambito delle strette esigenze delle medesime.
E’ pertanto
TASSATIVAMENTE VIETATO l’uso di acqua potabile per:

a) lavare strade, terrazze, plateatici e simili
b) lavare veicoli di ogni tipo;
c) riempire e/o lavare le piscine private di ogni tipo e dimensione;
d) innaffiare parchi, giardini, aree verdi ed orti.
Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

INVITA

Tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.
DISPONE
La pubblicazione sul sito del Comune.
La Forza Pubblica è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
Il presente atto potrà essere impugnato dall'interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;
AVVERTE
Che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Per quanto attiene le sanzioni in caso di recidiva, il pagamento in misura ridotta ed in generale il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, si applica la normativa vigente in materia, ed in particolare la Legge n. 689 del 24.11.1981.
La responsabilità per eventuali inadempienze sarà imputata a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, fatte salve le espresse diverse previsioni di legge.
Il Comando di Polizia Locale, le altre Forze dell’ordine, i gestori, ognuno per quanto di competenza, sono incaricati di vigilare e di far osservare la presente Ordinanza.
Il presente atto viene pubblicato nell'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di relativa competenza e per opportuna conoscenza:
All'Amministratore della Società SASI spa – Sede: Zona Ind.le n.5 – Lanciano – P.IVA 01485710691;
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico - sede;
Al Comandante della Polizia Locale - Sede;
Al Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Orsogna;
Al Prefetto di Chieti - Ufficio Territoriale del Governo - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto


Allegati:
Scarica questo file (NFBM805583.pdf)Ordinanza.pdf[ ]249 Kb

Il portale utilizza cookie tecnici e di terze parti per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Chiudendo il banner o continuando la navigazione si accetta l'utilizzo dei cookie. Se vuoi saperne di più, consulta la privacy policy. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information