Avviso alla cittadinza

AVVISO ALLA CITTADINANZA

 IL SINDACO

Continuano a pervenire a questo Ente istanze tendenti ad ottenere la concessione d'occupazione del suolo pubblico nella medesima data o, addirittura, in data successiva a quella in cui tale occupazione ha avuto inizio.

A tal fine corre l'obbligo rammentare che:

per le concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico, l'interessato deve effettuare la richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'occupazione (salvo casi di particolare urgenza da documentare), cosi come previsto dall'art. 37, comma 3, dell'attuale regolamento, approvato ocon Deliberazione del C.C. 29.12.2020, n. 67;

  1. entro 5 giorni dalla richiesta, gli Uffici competenti istruiranno la pratica, verrà calcolato l'importo dovuto per l'occupazione e, se ne ricorrono i presupposti, adottata ordinanza che disciplini la viabilità veicolare e pedonale, in conformità a quanto riportato nella domanda;
  2. prima del ritiro della concessione/autorizzazione per occupazione del suolo pubblico, il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell' importo calcolato nei modi e nelle forme indicate dall'Ente.

Nel merito, si fa presente che ai sensi dell'art. 20 del vigente Codice della strada, "chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00". Inoltre, "la violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese

Il successivo art. 21 1 dispone, invece, quanto appresso riportato:

  1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 0, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per Itapplicazione della sanzione accessoria.
  2. (omissis)
  3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
  4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge,
  5. (omissis)
  6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto •l verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
  7. (omissis)

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