APPOSIZIONE TEMPORANEA SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI URGENTI AD OPERA DELLA SASI SPA. VICO 9 DI VIA ADRIATICA
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
PRESO ATTO
della richiesta verbale avanzata dalla ditta SASI SPA, con la quale la citata società chiede l’apposizione di idonea segnaletica che consenta la realizzazione di lavori urgenti sulla rete idrica presente nel Vico 9 di Via Adriatica a decorrere dal 9.02.2021 e fino a cessate esigenze;
degli elementi oggettivi rappresentati dalla stessa, che concorrono a giustificare l’adozione del presente provvedimento;
del sopralluogo effettuato da questa Polizia Locale;
RITENUTO di dover predisporre idonea segnaletica stradale che vada ad integrare e/o sostituire quella ivi esistente con il precipuo scopo di garantire, il più possibile, la corretta esecuzione dei lavori;
VISTI
il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
la L. 15 maggio 1997, n. 127;
il Decreto Sindacale 4.01.2021, n. 01, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l’adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,
ORDINA
che su ambo i lati del Vico 9 di Via Adriatica e per tutta la sua estensione, sia vietata la sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 05:00 del 9 febbraio 2021 a fine cessate esigenze.
L’Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo di personale idoneo e/o di ditta specializzata, curerà la regolare realizzazione ed apposizione della menzionata segnaletica.
L’Ufficio di Polizia Locale, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell’esatta osservanza della presente ordinanza, che verrà resa nota con l’apposizione e la realizzazione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale.
Si dispone
di dare adeguata pubblicità del presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge;
di darne comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza e alla Stazione Carabinieri di Orsogna per opportuna conoscenza.
Si avverte che a decorrere dalla data di esposizione della segnaletica che rende operativa la presente ordinanza:
A norma dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo.
A norma dell’articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.
Il Comandante la P.L.
Cap. Avv. Maurizio Mucciante