Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2020
AVVISO PUBBLICO
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
LEGGE 09.12.1998, n.431.
Vista la comunicazione della Regione Abruzzo n.RA/294057 del 08-10-2020, pervenuta presso il protocollo del Comune in data 12-10-2020 al n. 8403 ad oggetto: “Art.ll della Legge 09.12.1998, n,431, - Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2020”.
Considerato che nella suddetta comunicazione la Regione Abruzzo invita i Comuni ad emanare apposito avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti, specificando i requisiti richiesti di seguito elencati, per poter beneficiare dei contributi di cui trattasi:
a) Cittadinanza italiana;
b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs 06/02/2007, n.30);
c) Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
d) Residenza nel Comune di Orsogna in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
e) Titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali Al, A8, A9.1 contratti devono essere registrati entro il 2019;
f) Limite di reddito:
(fascia A): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2019 (€ 13.192,92), rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14° q;
(fascia B): reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24" o.
Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.
Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall’art.21 della Legge 05.08.1978, n.457: “Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%”.
Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art.ll, Legge n.431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge n.431/98).
Si invitano pertanto i soggetti in possesso dei suddetti requisiti a presentare, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, la richiesta per la concessione di tali contributi integrativi, entro e non oltre il 31-12-2020 indicando i seguenti elementi essenziali:
1) Composizione del nucleo familiare;
2) Reddito del nucleo familiare ripartito secondo la provenienza del reddito stesso (pensione, lavoro dipendente, autonomo, altro) conseguito nell’anno 2019;
3) Superficie convenzionale dell’alloggio determinata ai sensi dell'art-13 della Legge n.392/78;
4) Ammontare annuo del canone di locazione corrisposto nell’anno 2019;
All’istanza dovrà essere allegata copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, e della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2019.
La modulistica per la richiesta potrà essere ritirata presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, telefono 0871.869765.
Il responsabile del servizio
Geom. Saraceni