Contributo richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"
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- Creato Lunedì, 17 Febbraio 2025 18:51
- Pubblicato Lunedì, 17 Febbraio 2025 18:51
Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2025 è stato determinato il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La misura del contributo è determinata come segue
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS |
€ 600,00 |
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) |
€ 250,00 |
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che non riportino l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce) |
€ 300,00 |
Il pagamento dei contributi come sopra determinati deve essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi tramite IBAN IT35 K076 01155 000000 12510665, intestato al Comune di Orsogna, indicando come causale, a seconda dei casi:
• Contributo presentazione istanza riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis
• Contributo per richiesta certificato stato civile formato da oltre un secolo dati completi
• Contributo per richiesta certificato stato civile formato da oltre un secolo dati NON completi
Non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.